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Superbonus 110%

  • Categoria dell'articolo:Energia
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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E del 22/12/20, punto 4.3, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli impianti fotovoltaici.

In particolare, si segnala la precisazione secondo cui, ai fini del superbonus gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche sulle pertinenze degli edifici oggetto di intervento trainante (efficienza energetica o antisismico).

L’Autorità (ARERA), con la delibera n. 581 del 22/12/2020, ha dato mandato a Terna di adeguare il Codice di rete affinché ciascuna sezione di un impianto di produzione in grado di:

  • funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione;
  • di essere misurata autonomamente;
  • possa costituire un’unità produttiva.

Tale modifica è finalizzata a consentire la piena attuazione della disciplina relativa al superbonus ed agli schemi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche in caso di potenziamento di impianti esistenti.

La delibera ha altresì stabilito che la convenzione di ritiro dedicato, stipulata tra GSE e produttore ai fini dell’applicazione del superbonus, abbia una durata di cinque anni.

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