Il Decreto Milleproroghe ha cominciato a gettare le basi per il tanto atteso sistema di autoconsumo con il decreto 16 settembre 2020, a firma del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.
“Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n.162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020”
AUTOCONSUMO COLLETTIVO
L’autoconsumo collettivo consente a un gruppo di cittadini o a condomini di consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, costituita per esempio da un impianto fotovoltaico da gestire in comune accordo.
La direttiva RED II, o direttiva rinnovabili (2018/2001), indica che per essere considerati autoconsumatori è sufficiente un gruppo di almeno due autoconsumatori.
Un impianto fotovoltaico comune, da utilizzare per autoconsumare, vendere o immagazzinare l’energia del fotovoltaico stesso.
COMUNITA’ ENERGETICHE
Possono partecipare varie forme giuridiche, persone fisiche, PMI e enti Locali
In questo caso, non è necessario che l’impianto sia unico e installato sul posto.
Si tratta di più soggetti che autoproducono energia mediante impianti fotovoltaici vicini tra loro ma non necessariamente installati sullo stesso edificio.
Questi impianti vengono quindi connessi nelle cosiddette ‘centrali elettriche virtuali’, che permettono anche a chi non detiene la proprietà fisica dell’impianto di usufruire dei benefici derivanti dall’autoconsumo.
I requisiti necessari
La Legge 8/2020 (conversione in legge il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 cosiddetto Milleproroghe) stabiliva le condizioni per costituire uno schema di Autoconsumo Collettivo o una Comunità di Energia Rinnovabile:
- gli impianti di produzione, da fonti rinnovabili, siano entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 e abbiano complessivamente una potenza non superiore ai 200 kW;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte di una Comunità siano connessi alla rete elettrica di bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT (cabina secondaria);
- la condivisione con i membri di tali schemi dell’energia prodotta avvenga attraverso la rete elettrica esistente, anche per il tramite di sistemi di accumulo;
- sull’energia prelevata dalla rete pubblica, compresa quella condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema.
Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione GSE
Comunità energetiche e autoconsumo collettivo online: regole tecniche e portale GSE per le richieste